Musica al Tempio APS è un'associazione culturale apartitica e aconfessionale nata a Milano nel settembre 2013, dalla passione musicale di alcuni membri della comunità valdese di Milano e di altri amici accomunati da una convinzione semplice: la musica è un bene per la persona e un valore per la società, e come tale deve essere accessibile a tutti.
Il nostro spazio
Le nostre attività si svolgono presso il Tempio Valdese di Milano, nel cuore della città, uno spazio che vive la sua dimensione sacra durante le attività di culto e che al tempo stesso si apre alla cittadinanza attraverso la musica, l'arte e il dialogo culturale. Un luogo sobrio ed elegante, dalla nitida acustica, che è parte integrante della nostra identità e che desideriamo trasformare sempre più in un punto di riferimento culturale aperto a tutti.
Il Tempio ospita tre strumenti di pregio, che negli anni abbiamo contribuito a valorizzare e restaurare: l'organo storico Balbiani Vegezzi-Bossi (1952), il pianoforte da concerto Shigeru Kawai 276 cm e un armonium di fine Ottocento della Schreiber Piano Co. di Londra.
Cosa facciamo
Promuoviamo la diffusione della cultura musicale attraverso concerti, attività formative e iniziative divulgative: dalle masterclass ai workshop, dagli incontri di approfondimento ai percorsi di educazione all’ascolto.
La nostra programmazione attraversa epoche, stili e linguaggi musicali diversi, proponendo approfondimenti dedicati alla grande musica, repertori meno frequentati e nuove prospettive di ascolto, con una particolare attenzione ai giovani talenti e alle realtà musicali emergenti.
Per esibirsi nelle nostre stagioni è possibile inviare la propria candidatura: ogni anno il Comitato Artistico valuta centinaia di proposte provenienti da musicisti, ensemble e formazioni italiane e internazionali, includendo artisti emergenti e interpreti già affermati.
Da diversi anni sosteniamo il Progetto Bottega: un’esperienza artistica e formativa che conduce giovani musicisti selezionati a esibirsi accanto a interpreti di fama, trasformando il concerto nel naturale esito di un autentico percorso di apprendistato musicale.
La nostra missione
Collaboriamo con artisti affermati e musicisti provenienti da esperienze diverse, ospitiamo realtà musicali prive di una sede stabile e mettiamo gli strumenti del Tempio a disposizione degli studenti, convinti che la musica debba essere una possibilità aperta a tutti e uno strumento di partecipazione culturale condivisa. Per questo i nostri concerti sono a ingresso gratuito con offerta libera.
Composizione dell'associazione
Comitato direttivo
Presidente
Marina Gualandi
Vicepresidente
Lorenzo Vantellini
Segretario e Tesoriere
Nicoletta Rostan
Gemma Assante
Daniele Defilippis
Leonardo Defilippis
Comitato artistico
Coordinatore artistico
Daniele Defilippis
Leonardo Defilippis
Cristina Frosini
Giulio Piovani
Eric Tornabene
Lorenzo Vantellini
Mimma Guastoni
Musica al Tempio e tutto il mondo della musica hanno perso una donna di grande cultura e umanità, un'amica intelligente, generosa, leale.
Ricordiamo Mimma Guastoni, per tanti anni Presidente di Musica al Tempio che, il 7 dicembre 2025, era stata insignita della Civica Benemerenza concessa dal Comune di Milano, l’Ambrogino d’Oro, "per il suo impegno nella promozione della cultura musicale, in particolare quella colta e contemporanea. Alla guida di Musica al Tempio aiutò a consolidare una realtà d’eccellenza, punto di riferimento milanese e nazionale per qualità artistica e impegno nella formazione dei giovani talenti".
Statuto
Art. 1
Denominazione, sede e durata
- È costituita l’associazione denominata “MUSICA AL TEMPIO APS” di seguito, in breve, “associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
- La dizione Associazione di Promozione Sociale e l’acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell’istituzione preposta.
- L’associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale. L’ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
- L’associazione ha sede legale nel Comune di MILANO e la sua durata è illimitata.
- Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.
Art. 2
Finalità
- L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende:
- contribuire alla diffusione della cultura musicale;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale attraverso contatti fra persone, enti, associazioni, istituzioni pubbliche e private;
- stimolare orizzonti educativi e didattici in campo musicale con il fine di sviluppare l’amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- esercitare ogni attività e azione rivolta a proporre il Tempio valdese di Milano come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi musicali e dell’ideale di educazione musicale permanente, e contribuire alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio di strumenti musicali in esso conservato.
Art 3
Attività di interesse generale
- L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
- In particolare l’associazione si propone di:
- promuovere, organizzare e realizzare attività di formazione musicale, di aggiornamento e di perfezionamento musicale teorico/pratico; istituzioni e organizzazioni di gruppi di studio e di ricerca;
- provvedere alla pubblicazione di bollettini periodici, di atti di convegni o di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- raccogliere fondi per sostenere attività di altri enti senza scopo di lucro;
- promuovere, organizzare e realizzare ogni altra attività attinente allo scopo associativo e alle attività di interesse generale.
- Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell’associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti determinati dall’art. 36, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.
Art. 4
Attività diverse
- L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.
Art. 5
Raccolta fondi
- L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 6
Ammissione
- Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
- L’associazione può prevedere come associati anche l’ammissione di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
- Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
- I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari, onorari e sostenitori:
- i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto;
- i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo;
- i soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione.
- i soci sostenitori sono tutti coloro che erogano somme di denaro all’associazione secondo le modalità stabilite in apposita delibera dal consiglio direttivo. L’ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.
- L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.
Art. 7
Diritti e doveri dei soci
- I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo.
- La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal consiglio direttivo.
- L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
- Ciascun associato ha diritto:
- Ciascun associato ha il dovere di:
Art. 8
Perdita della qualifica di socio
- La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
- L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.
- L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall’associazione stessa.
- La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
- La delibera del consiglio direttivo che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell’Associazione.
- L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.
Art. 9
Attività di volontariato
- L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal consiglio direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
Art. 10
Organi sociali
- Gli organi dell’associazione sono:
- Gli organi sociali e l’organo di controllo hanno la durata di tre (3) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
Art. 11
Assemblea
- L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.
- L’Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
- Agli Enti di Terzo settore associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti di Terzo settore associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
- L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
- I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
- Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
- Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.
Art. 12
Competenze dell’Assemblea
- L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
- L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
Art. 13
Convocazione dell’Assemblea
- L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.
- L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
- L’Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.
Art. 14
Validità dell’Assemblea e modalità di voto
- L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
- L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
- Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- In caso di scioglimento, di trasformazione, di fusione o di scissione, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.
- L’Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l’identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno.
- All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
- I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
- I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
- È possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l’identità e la legittimazione dei votanti.
- Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
Art. 15
Consiglio direttivo
- Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre (3) ad un massimo di nove (9) componenti, eletti dall’Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
- Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi e possono essere rieletti.
Art. 16
Competenze del consiglio direttivo
- Il consiglio direttivo ha il compito di:
Art. 17
Funzionamento del consiglio direttivo
- Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
- Per la sostituzione dei componenti decaduti o dimessi il presidente convoca l’Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l’Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.
- Il consiglio direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.
- Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.
- Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
- Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l’identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno.
- Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
- Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.
Art. 18
Il presidente
- Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre (3) esercizi e può essere rieletto.
- Il presidente:
- ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
- Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
Art. 19
Il presidente onorario
- Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell’Associazione;
- Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti, ferma restando la rappresentanza legale in capo al presidente pro tempore in carica.
Art. 20
Organo di controllo
- L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
- I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
- I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’ apposito registro.
Art. 21
Il comitato artistico
- Il comitato artistico è un organo consultivo e/o operativo dell'Associazione, composto da un numero variabile di membri scelti tra i Soci e/o esperti esterni di riconosciuta competenza nelle materie artistiche e culturali attinenti agli scopi dell'Associazione e ha la funzione di elaborare il programma artistico dell’attività.
- I membri del Comitato Artistico sono nominati dal Consiglio Direttivo.
- Il Comitato nomina al suo interno il/i coordinatore/i.
- ll Comitato si riunisce su convocazione del/dei proprio/i Coordinatore/i o su richiesta del Consiglio direttivo. Le modalità operative dettagliate possono essere definite in un apposito Regolamento interno.
Art. 22
Libri sociali
- L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.
- I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
- Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
Art. 23
Risorse economiche
- Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate:
Art. 24
Esercizio sociale
- L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
- Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall’Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
- Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
- Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.
Art. 25
Divieto di distribuzione degli utili
- L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
- Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 26
Assicurazione dei volontari
- Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
- L’associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Art. 27
Devoluzione del patrimonio
- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvede a devolverlo a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.
Art. 28
Disposizioni finali
- Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
