Statuto
Art. 1
È costituita l’associazione musicale “Musica al tempio”.
"Musica al tempio” è una libera associazione culturale, apartitica, apolitica e aconfessionale, condrata illimitata nel tempo e regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice civile, onché del presente Statuto e di eventuali regolamenti interni.
Art. 2
L’Associazione culturale musicale “Musica al tempio” non ha scopo di lucro e persegue i seguenti scopi:
- esercitare ogni attività e azione rivolte alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio musicale ttualmente nella disponibilità della chiesa valdese di Milano, provvedendo al mantenimento,al restauro, alla conservazione ed alla valorizzazione del medesimo;
- contribuire alla diffusione della cultura musicale in Italia e soprattutto nella citta di Milano;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale in genere, attraverso contatti fra persone, enti, associazioni, istituzioni pubbliche e private;
- stimolare gli orizzonti educativi e didattici in campo musicale, con il fine di sviluppare l’amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi musicali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente.
Art. 3
L’associazione “Musica al tempio”, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
- attività di diffusione della cultura musicale, come ad esempio l’organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezioni/concerto, corsi di musica per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani e adulti;
- attività di formazione musicale, di aggiornamento e di perfezionamento musicale teorico/pratico; istituzioni e organizzazioni di gruppi di studio e di ricerca;
- pubblicazione di bollettini periodici, di atti di convegni o di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
Art. 4
La sede dell’associazione “Musica al tempio” è a Milano, in via Francesco Sforza 12/a.
Art. 5
L’associazione “Musica al tempio” è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione elle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
L’associazione garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalitssociative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; viene espressamente esclusa laemporaneità della partecipazione alla vita associativa al solo scopo di fruire dei servizi erogati perl periodo di iscrizione.
Gli associati possono essere:
- gli associati fondatori;
- gli associati ordinari — persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo; il Consiglio direttivo stabilirà una quota agevolata per studenti, disoccupati e altre categorie di persone nullatenenti;
- gli associati sostenitori — persone o enti che desiderano dare alla Associazione un sostegno economico superiore a quello della quota annuale e che a tal fine si impegnano a versare almeno il doppio della quota prevista per i soci ordinari;
- gli associati onorari — persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione o al funzionamento dell’associazione; gli associati onorari sono esonerati dal versamento di quote annuali.
Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggette a rivalutazione.
Art. 6
L’ammissione degli associati ordinari è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta delrichiedente, controfirmata da almeno un associato presentatore.
Art. 7
Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi, all’immagine o al patrimonio dell’associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dalla Associazione.
Art. 8
Tutti gli associati — fondatori, ordinari e sostenitori — maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Hanno altresì diritto di voto anche gli associati onorari. I soci minorenni potranno esercitare il proprio voto attraverso il soggetto che ne esercita la potestà.
Art. 9
Il rapporto associativo cessa per i seguenti motivi: recesso dell’associato; esclusione dell’associato; decesso dell’associato; scioglimento della Associazione.
L’associato comunica il proprio recesso per iscritto al Consiglio Direttivo. Il recesso ha efficacia immediata.
È deliberata dalla Assemblea l’esclusione dell’associato:
- che sia in situazione di inidoneità o incompatibilità rispetto alle finalità della Associazione, ovvero che incorra in gravi violazioni dello statuto, ovvero che tenga un comportamento pregiudizievole agli scopi, all’immagine, alla autonomia e al patrimonio della Associazione;
- che non sia in regola con il versamento della quota associativa nonostante due solleciti a tal fine inviati dal Consiglio Direttivo.
Art. 10
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- quote associative annuali;
- contributi;
- erogazioni liberali;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.
Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell’organizzazione.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 11
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo corredato dalle rituali relazioni illustrative e dal rendiconto economico e finanziario.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo riferito all’esercizio sociale precedente devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno, entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato e reso pubblico mediante affissione alla bacheca della sede.
Art. 12
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probi Viri.
Art. 13
L’Assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’associazione e rappresenta il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed al quale hanno diritto a partecipare tutti gli associati, ognuno degli associati fondatori, sostenitori e ordinari ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota, in applicazione al principio del voto singolo, ai sensi dell’art. 2532 del Codice Civile.
Possono votare solo gli associati in regola con il versamento della quota. Possono altresì partecipare e votare anche gli associati onorari.
L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza degli associati, e delibera validamente con la maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione l’assemblea è valida con qualsiasi numero di partecipanti e delibera validamente con la maggioranza assoluta dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza degli associati e in seconda convocazione l’assemblea è valida con qualsiasi numero di partecipanti e delibera validamente con la maggioranza assoluta dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso alla bacheca della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea, oppure mediante qualsiasi altra forma scritta, ivi compresa la trasmissione per posta elettronica, che consenta la verifica del ricevimento da parte del destinatario.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione alla bacheca della sede del relativo verbale, per un periodo non inferiore ai trenta giorni successivi alla data dell’assemblea.
Art. 14
L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge il Consiglio direttivo e il Collegio dei Probi Viri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva i regolamenti.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario, che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Gli associati possono partecipare all’Assemblea per delega scritta rilasciata ad altro associato.
È ammessa una sola delega.
Art. 15
Il Consiglio direttivo è composto, da un minimo di 3 membri a un massimo di 9 membri, liberamente eletti dall’Assemblea, anche tra gli associati onorari e tra coloro che non siano associati.
Il primo Consiglio direttivo viene eletto in sede di costituzione dell’associazione.
Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, eventualmente il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei suoi membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea ordinaria con la maggioranza ivi prevista.
Art. 16
Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
Si riunisce ogni qual volta i consiglieri lo ritengano opportuno, e almeno due volte all’anno, ed è convocato da:
- il Presidente;
- da almeno due dei componenti su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% degli associati.
La convocazione va inoltrata mediante avviso, contenente l’ordine del giorno, data e luogo della riunione affisso in bacheca, e comunque comunicato via mail o con qualsiasi altro mezzo ai Consiglieri, purché con ricezione riscontrata, almeno sette giorni prima dalla data di riunione o, in caso di urgenza, tre giorni prima.
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono:
- l’attuazione degli scopi dell’associazione di cui all’art. 2 e di tutto ciò che permetta il buon funzionamento dell’associazione e la preservazione del patrimonio associativo;
- la nomina dei membri del Comitato artistico;
- la formalizzazione delle proposte per la gestione dell’associazione;
- l’accettazione delle domande di associazione, l’esclusione degli associati indesiderati, la nomina degli associati onorari;
- la determinazione dell’importo della quota associativa annuale delle varie categorie di soci;
- la convocazione delle assemblee e la predisposizione degli atti da sottoporre all’assemblea;
- la redazione del bilancio consuntivo;
- l’elaborazione del bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale delle decisioni da affiggere all’albo dell’Associazione.
Il Consiglio direttivo ha anche facoltà di istituire un Comitato artistico, composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 5 membri, e di designarne i componenti che sia di ausilio dell’organo esecutivo per una migliore realizzazione delle attività e degli scopi associativi.Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono:
Art. 17
Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea degli associati, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Può eventualmente conferire ad altri membri del Consiglio direttivo o ad alcuni associati procura speciale per la gestione di attività varie, non di competenza del Comitato artistico, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Art. 18
Il Collegio dei Probi Viri è composto da tre associati o soggetti esterni con comprovate conoscenze specifiche eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo.
Il Collegio può anche essere sostituito con delibera dell’assemblea ordinaria da un revisore unico avente le stesse caratteristiche richieste per i membri del Collegio. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 19
Possono ricoprire cariche sociali gli associati fondatori, ordinari e sostenitori, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale.
Possono altresì ricoprire cariche sociali anche gli associati onorari e coloro che non siano associati.
Art. 20
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria.
All’atto dello scioglimento il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge n. 662 del 23/12/96.
Art. 21
Tutte le cariche elettive assunte dai soci sono gratuite.
Ai membri del consiglio direttivo e dei comitati artistico compete solo il rimborso delle spese da essi eventualmente anticipate, purché regolarmente documentate.
Art. 22
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge vigente in materia di associazioni non riconosciute.